Art. 1
In vigore dal 28 set 2018
All'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/120, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva:
a)
dal 1o gennaio al 30 settembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)
dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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