Art. 56 · Protezione dei dati

Art. 56

Protezione dei dati

In vigore dal 12 set 2018
Protezione dei dati 1.   Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS che valutano le domande, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione si applica il regolamento (UE) 2016/679. Quando il trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS è effettuato dalle autorità competenti che valutano le domande a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680. Quando l’unità nazionale ETIAS decide in merito al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all’annullamento di un’autorizzazione ai viaggi, si applica il regolamento (UE) 2016/679. 3.   Al trattamento di dati personali da parte delle autorità designate dagli Stati membri ai fini dell’, paragrafo 2, del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680. 4.   Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità degli del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.
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