Art. 71 · Organismi di partenariato pubblico-privato

Art. 71

Organismi di partenariato pubblico-privato

In vigore dal 18 lug 2018
Organismi di partenariato pubblico-privato Gli organismi dotati di personalità giuridica che sono istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie. Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione ed è basato sull’. Le regole finanziarie degli organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l’, paragrafi da 4 a 7.
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