Art. 66 · Funzioni non obbligatorie

Art. 66

Funzioni non obbligatorie

In vigore dal 18 lug 2018
Funzioni non obbligatorie 1.   Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all’, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può: a) ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione, all’organismo dell’Unione o a un altro ufficio europeo; b) concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, altri uffici europei o terzi. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale delega è concordata sulla base dell’atto istitutivo dell’ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il direttore dell’ufficio europeo adotta, conformemente all’atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l’espletamento delle funzioni, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L’ufficio europeo riferisce i risultati di tale contabilità alle istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione o agli altri uffici europei interessati.
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