Art. 282
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 lug 2018
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2018.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
l’, punto 1), lettera a), l’, punto 2), l’, punto 10), lettera a), l’, punto 11, lettera b), punto i), lettere c), d) ed e), l’, punto 12), lettere a), b), punto i), e lettera c), l’, punto 14), lettera c), l’, punti 15), 17), 18), 22) e 23), l’, punto 26), lettera d), l’, punto 27), lettera a), punto i), l’, punti 53) e 54), l’, punto 55), lettera b), punto (i), l’, punto 3), l’, punto 2), e l’, punto 4, lettera b), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;
b)
l’, punto 11), lettere a) e f), l’, punto 13), l’, punto 14), lettera b), l’, punto 16), l’, punto 19), lettera a), e l’, punto 3), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018;
c)
gli articoli da 6 a 60, da 63 a 68, da 73 a 207, da 241 a 253 e da 264 a 268 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019 con riguardo all’esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell’Unione; è fatta salva la lettera h) del presente paragrafo;
d)
l’, punto 4), gli articoli da 208 a 211 e l’, paragrafo 1, si applicano alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
e)
l’ si applica alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e alle passività potenziali solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
f)
l’, punto 6, l’, paragrafo 3, lettera f), l’, paragrafo 4, lettera l), l’, paragrafo 2, l’, paragrafi 1 e 2, l’, paragrafi da 1 a 4, e l’ si applicano alle garanzie di bilancio solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
g)
l’, punti 9), 15), 32) e 39), l’, paragrafo 1, lettera g), l’, paragrafo 5, l’articolo oli 110, paragrafo 3, lettera h), e l’, paragrafo 2, lettera c), gli , l’, paragrafo 2), gli si applicano solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
h)
le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e le informazioni relative all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti di cui all’, paragrafo 8, lettera b), sono fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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