Art. 257 · Diritto di accesso della Corte dei conti

Art. 257

Diritto di accesso della Corte dei conti

In vigore dal 18 lug 2018
Diritto di accesso della Corte dei conti 1.   Le istituzioni dell’Unione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell’Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. Su richiesta della Corte dei conti, mettono a sua disposizione tutti i documenti relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la revisione, in base a documenti o ad audit sul posto, dei conti annuali e delle relazioni sull’esecuzione del bilancio e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati creati o conservati elettronicamente. Il diritto di accesso della Corte dei conti include l’accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese oggetto del suo audit, se tale accesso è pertinente per quest’ultimo. Gli organismi di audit interni e gli altri servizi delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. 2.   I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti ad: a) aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente; b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione dell’audit di cui all’. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti. 3.   La Corte dei conti è abilitata a sottoporre ad audit i documenti relativi alle entrate e alle spese dell’Unione detenuti dai servizi delle istituzioni dell’Unione e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell’Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio. 4.   La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all’impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni dell’Unione, dei fondi dell’Unione ricevuti a titolo di contributi. 5.   I finanziamenti dell’Unione versati a destinatari esterni alle istituzioni dell’Unione sono subordinati all’accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di un audit eseguito dalla Corte dei conti sull’uso dei finanziamenti accordati. 6.   La Commissione, su richiesta della Corte dei conti, fornisce tutte le informazioni sull’assunzione e sull’erogazione di prestiti. 7.   L’uso di sistemi informatici integrati non ha l’effetto di limitare l’accesso da parte della Corte dei conti a documenti giustificativi. Ogniqualvolta tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l’accesso elettronico dai propri locali ai dati e ai documenti necessari per l’audit, in conformità delle pertinenti norme di sicurezza.
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