Art. 252 · Relazione sui fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

Art. 252

Relazione sui fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

In vigore dal 18 lug 2018
Relazione sui fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne Conformemente all’, paragrafo 6, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’, sulla loro attuazione e sulla loro performance, nonché sui relativi conti. Il comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato approva la relazione annuale del fondo fiduciario dell’Unione redatta dall’ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della procedura di discarico per la Commissione.
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