Art. 238 · Esperti non retribuiti

Art. 238

Esperti non retribuiti

In vigore dal 18 lug 2018
Esperti non retribuiti Le istituzioni dell’Unione possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone da esse invitate o munite di mandato delle istituzioni medesime o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.
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