Art. 235 · Esecuzione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

Art. 235

Esecuzione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne

In vigore dal 18 lug 2018
Esecuzione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne 1.   I fondi fiduciari dell’Unione sono eseguiti in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun accordo costitutivo e nel pieno rispetto dei diritti di verifica e controllo del contributo dell’Unione spettanti al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell’Unione possono essere attuate direttamente dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e indirettamente con le entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi). 3.   I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione ai sensi del titolo IV, capo 4. Il contabile della Commissione funge da contabile dei fondi fiduciari dell’Unione. Egli è incaricato di definire le procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell’Unione. Il revisore interno della Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti esercitano nei confronti dei fondi fiduciari dell’Unione le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione. 4.   I contributi dell’Unione e degli altri donatori non sono integrati nel bilancio, bensì versati in un apposito conto bancario. Il contabile procede all’apertura e alla chiusura dell’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione. Tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno sull’apposito conto bancario sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario dell’Unione. I contributi dell’Unione sono trasferiti sull’apposito conto bancario sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso sono fornite su base annuale o, se del caso, semestrale. I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione e per l’importo in euro risultante dalla conversione all’atto dell’accredito sull’apposito conto bancario. Gli interessi maturati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione sono investiti nel fondo stesso, salvo se altrimenti disposto nell’accordo costitutivo di quest’ultimo. 5.   La Commissione è autorizzata a utilizzare al massimo il 5 % degli importi raccolti nel fondo fiduciario dell’Unione per coprire i propri costi di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 4 hanno iniziato a essere utilizzati. Fermo quanto disposto dal primo periodo, per evitare la doppia imputazione dei costi, i costi di gestione derivanti dal contributo dell’Unione al fondo fiduciario dell’Unione sono coperti da tale contributo solo nella misura in cui non siano già stati coperti da altre linee di bilancio. Per la durata del fondo fiduciario dell’Unione tali costi di gestione sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), punto ii). Oltre alla redazione della relazione annuale di cui all’, due volte l’anno l’ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria delle operazioni effettuate da ogni fondo fiduciario dell’Unione. La Commissione riferisce inoltre mensilmente sullo stato di esecuzione di ogni fondo fiduciario dell’Unione. I fondi fiduciari dell’Unione sono sottoposti annualmente a un audit esterno indipendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-235