Art. 224 · Bando per la presentazione delle domande di contributi

Art. 224

Bando per la presentazione delle domande di contributi

In vigore dal 18 lug 2018
Bando per la presentazione delle domande di contributi 1.   I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno almeno sul sito web del Parlamento europeo. 2.   A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all’anno. 3.   Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi. 4.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché i criteri di esclusione. 5.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina almeno la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo. 6.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.
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