Art. 128 · Utilizzo di informazioni già a disposizione

Art. 128

Utilizzo di informazioni già a disposizione

In vigore dal 18 lug 2018
Utilizzo di informazioni già a disposizione Al fine di evitare di chiedere alle persone e alle entità che ricevono fondi dell’Unione le stesse informazioni più di una volta, le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono il bilancio sono utilizzate nella misura del possibile.
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