Art. 51
Valutazione nazionale relativa ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che si suppone presentino gravi rischi o non conformità
In vigore dal 30 mag 2018
Valutazione nazionale relativa ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che si suppone presentino gravi rischi o non conformità
Qualora, sulla base delle proprie attività di vigilanza del mercato, sulla base di informazioni fornite da un'autorità di omologazione o da un costruttore o sulla base di reclami, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano ragioni sufficienti per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, valutano il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione in relazione alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati e le autorità di omologazione competenti collaborano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato, anche attraverso la trasmissione dei risultati di tutti i controlli e tutte le prove pertinenti effettuati ai sensi dell'.
Alla valutazione del rischio del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente interessata si applica l' del regolamento (CE) n. 765/2008.
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