Art. 60
Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007
In vigore dal 30 mag 2018
Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007
I prodotti ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 prima del 1o gennaio 2021 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:848:oj#art-60