Art. 58 · Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 58

Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

In vigore dal 30 mag 2018
Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 1.   La Commissione completa l’esame delle domande dei paesi terzi presentate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 che sono ancora pendenti il 17 giugno 2018. Tale regolamento si applica per l’esame di tali domande. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento stabilendo le norme procedurali necessarie per l’esame delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi.
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