Art. 51 · Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi

Art. 51

Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi

In vigore dal 30 mag 2018
Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi 1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per l’attuazione e il monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare, se del caso, del loro uso a fini statistici. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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