Art. 44 · Esportazione di prodotti biologici

Art. 44

Esportazione di prodotti biologici

In vigore dal 30 mag 2018
Esportazione di prodotti biologici 1.   Un prodotto può essere esportato dall’Unione come prodotto biologico e può recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea se è conforme alle norme per la produzione biologica ai sensi del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo al rilascio di certificati di esportazione biologici in formato elettronico, ove possibile, nonché riguardo alla fornitura di garanzie che i prodotti biologici esportati sono conformi al presente regolamento.
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