Art. 42 · Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità

Art. 42

Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità 1.   In caso di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell’uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure che devono essere adottate a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione in questione. 2.   In caso di grave o ripetuta o persistente non conformità, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure stabilite al paragrafo 1 e a qualsiasi misura adeguata adottata in particolare a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, agli operatori o ai gruppi di operatori interessati sia vietato, per un determinato periodo, commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato di cui all’ sia di conseguenza sospeso o revocato.
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