Art. 41 · Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità

Art. 41

Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità 1.   Fatto salvo l’, se un’autorità competente o, se del caso, un’autorità di controllo o un organismo di controllo sospetta che un operatore intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme al presente regolamento, ma che riporta termini riferiti alla produzione biologica, o riceve informazioni comprovate a tal riguardo, anche da parte di altre autorità competenti o, se del caso, di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo, o se tale autorità competente o autorità di controllo od organismo di controllo è informata o informato da un operatore a norma dell’ di un sospetto di non conformità: a) conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625, al fine di verificare la conformità al presente regolamento; tale indagine deve essere completata il prima possibile, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso; b) in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica. Prima di adottare tale decisione, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo offre all’operatore la possibilità di formulare osservazioni. 2.   Se i risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), non mostrano alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, l’operatore è autorizzato a utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come prodotti biologici o in conversione. 3.   Gli Stati membri adottano le misure, e prevedono le sanzioni necessarie, per evitare l’uso fraudolento delle indicazioni di cui al capo IV del presente regolamento. 4.   Le autorità competenti forniscono un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul loro territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare modalità uniformi da applicare ai casi in cui le autorità competenti devono adottare misure in relazione a casi di sospetto di non conformità o non conformità accertata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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