Art. 40
Norme aggiuntive sulla delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali
In vigore dal 30 mag 2018
Norme aggiuntive sulla delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali
1. Le autorità competenti possono delegare agli organismi di controllo determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali unicamente se, oltre alle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2017/625, sono soddisfatte anche le condizioni seguenti:
a)
la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali delegati e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali delegate, inclusi gli obblighi di stesura della relazione e altri obblighi specifici, e delle condizioni alle quali l’organismo di controllo può svolgerli. In particolare, l’organismo di controllo deve aver presentato alle autorità competenti per l’approvazione preventiva quanto segue:
i)
la sua procedura di valutazione del rischio, che deve determinare, in particolare, la base per l’intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori, che deve essere stabilita in funzione degli elementi di cui all’ del regolamento (UE) 2017/625 e dell’ del presente regolamento, e che deve essere seguita per i controlli ufficiali sugli operatori e gruppi di operatori;
ii)
la procedura di controllo standard, che deve comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l’organismo di controllo intende applicare agli operatori e gruppi di operatori soggetti al proprio controllo;
iii)
un elenco di misure conformi al catalogo comune di cui all’, paragrafo 4, e che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori in caso di sospetta o accertata non conformità;
iv)
le modalità per un monitoraggio efficace dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali effettuati in relazione agli operatori e ai gruppi di operatori, nonché le modalità per l’elaborazione di relazioni su tali compiti.
L’organismo di controllo notifica all’autorità competente ogni successiva modifica degli elementi di cui ai punti da i) a iv);
b)
tali autorità competenti dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire la supervisione degli organismi di controllo, compresa la verifica dell’efficacia, dell’indipendenza e dell’obiettività del modo in cui sono svolti i compiti delegati, in particolare riguardo all’intensità e alla frequenza delle verifiche di conformità.
Almeno una volta all’anno le autorità competenti organizzano, a norma dell’, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, audit agli organismi di controllo a cui hanno delegato compiti relativi ai controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.
2. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti possono delegare a un organismo di controllo la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.
3. Ai fini dell’, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2017/625, la norma per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali intesi a verificare la conformità al presente regolamento che è pertinente in relazione all’ambito di applicazione del presente regolamento è la versione più recente della norma internazionale armonizzata «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Le autorità competenti non delegano agli organismi di controllo i seguenti compiti riguardanti controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali:
a)
la supervisione e l’audit di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo;
b)
il potere di concedere deroghe, eccetto le deroghe per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica;
c)
l’autorità di ricevere notifiche delle attività da parte degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento;
d)
la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del presente regolamento che determinano la frequenza con cui si devono effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/625;
e)
la definizione del catalogo comune delle misure di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
5. Le autorità competenti non delegano a persone fisiche compiti riguardanti i controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali.
6. Le autorità competenti assicurano che le informazioni ricevute dagli organismi di controllo ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/625 e le informazioni relative alle misure applicate dagli organismi di controllo in caso di non conformità accertata o probabile siano raccolte e utilizzate dalle autorità competenti per vigilare sull’attività di tali organi di controllo.
7. Ove un’autorità competente abbia revocato totalmente o parzialmente la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a norma dell’, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, decide se i certificati rilasciati dagli organismi di controllo interessati prima della data di tale revoca totale o parziale debbano rimanere validi e informa di tale decisione gli operatori interessati.
8. Fatta salva la lettera b) dell’ del regolamento (UE) 2017/625, prima di revocare interamente o parzialmente la delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali o compiti riguardanti altre attività ufficiali nei casi di cui a tale lettera, le autorità competenti possono sospendere interamente o parzialmente tale delega:
a)
per un periodo non superiore a 12 mesi, durante il quale l’organismo di controllo deve porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni o affrontare i casi di non conformità in merito ai quali sono state condivise informazioni con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo, con autorità competenti e con la Commissione, a norma dell’ del presente regolamento; o
b)
per il periodo durante il quale è sospeso l’accreditamento di cui all’, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2017/625, in combinato disposto con l’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Ove sia stata sospesa la delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali o di compiti riguardanti altre attività ufficiali, gli organismi di controllo interessati non rilasciano certificati di cui all’ relativamente agli ambiti per i quali è stata sospesa la delega. Le autorità competenti decidono se eventuali certificati rilasciati dagli organismi di controllo interessati prima della data di tale sospensione parziale o totale debbano rimanere validi e informano gli operatori interessati di tale decisione.
Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti revocano la sospensione della delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali o dei compiti riguardanti altre attività ufficiali quanto prima, una volta che l’organismo di controllo ha posto rimedio alle carenze o alle ipotesi di non conformità di cui al primo comma, lettera a), o una volta che l’organismo di accreditamento ha revocato la sospensione dell’accreditamento di cui al primo comma, lettera b).
9. Qualora un organismo di controllo a cui le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali sia stato riconosciuto anche dalla Commissione, a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, per svolgere attività di controllo in paesi terzi, e la Commissione intenda ritirare o abbia ritirato il riconoscimento di tale organismo di controllo, le autorità competenti organizzano audit o ispezioni dell’organismo di controllo per quanto riguarda le sue attività nello Stato membro o negli Stati membri interessati, a norma dell’, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
10. Gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti:
a)
entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente; e
b)
entro il 31 marzo di ogni anno, informazioni relative ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali svolti nell’anno precedente, a supporto della stesura della relazione annuale di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625 per la parte relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento per quanto riguarda le condizioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo, per la delega agli organismi di controllo di compiti riguardanti i controlli ufficiali e di compiti riguardanti altre attività ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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