Art. 39 · Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

Art. 39

Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori

In vigore dal 30 mag 2018
Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori 1.   In aggiunta agli obblighi di cui all’ del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori: a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento; b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali; c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento; d) forniscono, sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario: i) la descrizione completa dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento; ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento; iii) un impegno: — a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l’autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti; — ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell’ultima autorità di controllo o dell’ultimo organismo di controllo; — a informare immediatamente l’autorità competente o l’autorità o l’organismo designato in conformità dell’, paragrafo 4, in caso di ritiro dalla produzione biologica; e — ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche e i dettagli relativi ai seguenti elementi: a) le registrazioni volte a dimostrare la conformità al presente regolamento; b) le dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali; c) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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