Art. 37 · Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

Art. 37

Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

In vigore dal 30 mag 2018
Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano, in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625, salvo diversamente disposto dall’, paragrafo 2, del presente regolamento, e in aggiunta all’ del presente regolamento, salvo diversamente disposto dall’, paragrafo 1, del presente regolamento, ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per verificare durante l’intero processo, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, che i prodotti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento siano stati ottenuti nel rispetto del presente regolamento.
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