Art. 36 · Gruppo di operatori

Art. 36

Gruppo di operatori

In vigore dal 30 mag 2018
Gruppo di operatori 1.   Ogni gruppo di operatori: a) è composto soltanto da membri che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi; b) è costituito soltanto da membri: i) i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25 000 EUR o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15 000 EUR l’anno; oppure ii) ciascuno dei quali ha aziende di massimo: — 5 ettari, — 0,5 ettari, nel caso di serre, o — 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti; c) ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo; d) ha personalità giuridica; e) è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre; f) istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo; e g) istituisce un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del presente regolamento da parte di ciascun membro del gruppo. 2.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo revocano il certificato di cui all’ per l’intero gruppo, qualora eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli membri del gruppo di operatori, compromettano l’integrità dei prodotti biologici e in conversione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite l’aggiunta di disposizioni o la modifica di tali disposizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda: a) le responsabilità dei singoli membri del gruppo di operatori; b) i criteri atti a determinare la prossimità geografica dei membri del gruppo, come la condivisione di strutture o siti; c) la creazione e il funzionamento del sistema di controlli interni, compresi l’ambito, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare e i criteri atti a individuare le carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche riguardanti: a) la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori; b) i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l’elenco degli operatori; c) lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e l’autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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