Art. 32 · Indicazioni obbligatorie

Art. 32

Indicazioni obbligatorie

In vigore dal 30 mag 2018
Indicazioni obbligatorie 1.   Se i prodotti riportano i termini di cui all’, paragrafo 1, inclusi i prodotti etichettati come prodotti in conversione conformemente all’, paragrafo 3: a) compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; e b) nel caso di alimenti preimballati, sull’imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’, tranne nei casi di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, lettere b) e c). 2.   Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto: a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione; b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo. Ai fini del primo comma, il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione. Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, come indicato al primo e al terzo comma, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole. I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto. 3.   Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano il paragrafo 2 del presente articolo e l’, paragrafo 3, aggiungendo ulteriori norme in materia di etichettatura o modificando tali norme aggiuntive. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano: a) modalità pratiche relative all’uso, alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 del presente articolo e all’, paragrafo 3; b) l’attribuzione di numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo; c) l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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