Art. 30
Uso di termini riferiti alla produzione biologica
In vigore dal 30 mag 2018
Uso di termini riferiti alla produzione biologica
1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell’allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all’, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.
2. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento.
Inoltre, nell’etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento.
3. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.
Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, gli alimenti di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione che siano conformi all’, paragrafo 4, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione, utilizzando il termine «in-conversione», o un termine corrispondente, insieme ai termini di cui al paragrafo 1.
4. I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell’Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.
5. Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:
a)
nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell’Unione, purché:
i)
gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all’, paragrafo 3;
ii)
almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e
iii)
per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;
b)
soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)
meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e
ii)
gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’, paragrafo 3;
c)
nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)
il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
ii)
nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;
iii)
tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e
iv)
gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’, paragrafo 3.
L’elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.
L’elenco di ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.
I termini di cui al paragrafo 1, se utilizzati nell’elenco di ingredienti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), e l’indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, terzo comma, compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
6. Per i mangimi trasformati i termini di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell’elenco di ingredienti, purché:
a)
i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’, paragrafo 3;
b)
tutti gli ingredienti di origine agricola che sono contenuti nei mangimi trasformati siano biologici; e
c)
almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto sia biologico.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano:
a)
il presente articolo, aggiungendo ulteriori norme relative all’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I o modificando dette norme aggiuntive; e
b)
l’elenco di termini stabiliti nell’allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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