Art. 29 · Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

Art. 29

Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

In vigore dal 30 mag 2018
Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati 1.   Quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica o ne è informata da un operatore in conformità dell’, paragrafo 2, lettera d), o rileva tali prodotti o sostanze in un prodotto biologico o in conversione: a) conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità all’, paragrafo 3, primo comma, e all’, paragrafo 1; tale indagine è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso; b) in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica. 2.   Il prodotto interessato non è commercializzato come biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha stabilito che l’operatore interessato: a) ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica; b) non ha adottato le misure precauzionali di cui all’, paragrafo 1; o c) non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo. 3.   All’operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto. Ove necessario, l’operatore interessato adotta le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro. 4.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente articolo, sulla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa ai fini di un’ulteriore armonizzazione. 5.   Gli Stati membri che dispongono di norme ai sensi delle quali i prodotti che contengono più di un determinato livello di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica non possono essere commercializzati come prodotti biologici possono continuare ad applicare tali norme, purché esse non vietino, limitino od ostacolino l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici, ove tali prodotti siano stati ottenuti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano senza indugio la Commissione. 6.   Le autorità competenti documentano i risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali misure adottate al fine di formulare migliori prassi e ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica. Gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione tramite un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione. 7.   Gli Stati membri possono adottare sul proprio territorio le misure opportune per evitare la presenza involontaria nell’agricoltura biologica di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica. Tali misure non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici o in conversione, ove tali prodotti siano stati ottenuti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi per specificare: a) la metodologia che le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo sono tenuti ad applicare per rilevare e valutare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica; b) i dettagli e il formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 9.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi in cui vi è stata contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nell’anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda la natura della contaminazione riscontrata e, in particolare, la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Tali informazioni sono raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla medesima e sono utilizzate per agevolare la definizione di migliori prassi volte a evitare la contaminazione.
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