Art. 21
Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19
In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato II aggiungendo norme dettagliate di produzione, nonché norme sull’obbligo di conversione, per i prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19, o modificando tali norme aggiuntive.
Tali atti delegati si basano sugli obiettivi e sui principi di produzione biologica stabiliti nel capo II e rispettano le norme generali di produzione di cui agli , nonché le attuali norme dettagliate di produzione riguardanti prodotti analoghi di cui all’allegato II. Stabiliscono requisiti concernenti, in particolare, trattamenti, pratiche e mezzi tecnici autorizzati o vietati o periodi di conversione per i prodotti interessati.
2. In assenza delle norme dettagliate di produzione di cui al paragrafo 1:
a)
gli operatori, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, rispettano i principi stabiliti negli , mutatis mutandis i principi di cui all’, e le norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11;
b)
uno Stato membro, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, può applicare norme nazionali dettagliate di produzione, purché esse siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o impediscano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento.
Storico versioni
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