Art. 16 · Norme di produzione per alimenti trasformati

Art. 16

Norme di produzione per alimenti trasformati

In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per alimenti trasformati 1.   Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano: a) all’allegato II, parte IV, il punto 1.4, per quanto concerne le misure precauzionali e le misure preventive che devono essere adottate dagli operatori; b) all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.2, per quanto concerne i tipi e la composizione di prodotti e sostanze consentiti per l’uso negli alimenti trasformati, nonché le condizioni in cui possono essere utilizzati; c) all’allegato II, parte IV, il punto 2.2.4, per quanto concerne il calcolo della percentuale degli ingredienti agricoli di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e all’, paragrafo 5, lettera b), punto i), inclusi gli additivi alimentari autorizzati a norma dell’ per l’uso nella produzione biologica che sono considerati come ingredienti agricoli ai fini di tale calcolo. Tali atti delegati non includono la possibilità di usare sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche che non siano naturali, ai sensi dell’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (51), né biologiche. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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