Art. 14 · Norme di produzione animale

Art. 14

Norme di produzione animale

In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione animale 1.   Gli operatori del settore della produzione animale si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte II, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano: a) all’allegato II, parte II, i punti 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3, riducendo le percentuali per quanto concerne l’origine degli animali una volta accertata la disponibilità sufficiente di animali biologici sul mercato dell’Unione; b) all’allegato II, parte II, il punto 1.6.6, per quanto concerne il limite dell’azoto organico collegato alla densità totale di allevamento; c) all’allegato II, parte II, il punto 1.9.6.2, lettera b), per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api; d) all’allegato II, parte II, il punto 1.9.6.3, lettere b) ed e), per quanto concerne i trattamenti accettabili per la disinfezione degli apiari e i metodi e i trattamenti per la lotta contro la Varroa destructor; e) all’allegato II, la parte II, aggiungendo norme di produzione animale dettagliate per specie diverse dalle specie disciplinate in tale parte alla data del 17 giugno 2018, o modificando tali norme aggiuntive, per quanto riguarda: i) le deroghe per quanto concerne l’origine degli animali; ii) l’alimentazione; iii) la stabulazione e le pratiche zootecniche; iv) l’assistenza sanitaria; v) il benessere degli animali. 3.   La Commissione, se del caso, adotta atti di esecuzione concernenti l’allegato II, parte II, che prevedono norme riguardanti: a) il periodo minimo da rispettare per l’alimentazione degli animali lattanti con latte materno, di cui al punto 1.4.1, lettera g); b) la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi al chiuso e all’aperto da rispettare per specie animali specifiche al fine di garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali conformemente ai punti 1.6.3, 1.6.4 e 1.7.2; c) le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all’aperto; d) le caratteristiche e i requisiti tecnici degli edifici e dei recinti per tutte le specie animali diverse dalle api, al fine di garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali conformemente al punto 1.7.2; e) i requisiti inerenti alla vegetazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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