Art. 13
Disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
In vigore dal 30 mag 2018
Disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
1. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e senza rispettare le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE o negli atti adottati ai sensi di tali direttive.
2. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui al paragrafo 1 può essere commercializzato previa notifica del materiale eterogeneo biologico da parte del fornitore agli organismi ufficiali responsabili di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE effettuata mediante un fascicolo contenente:
a)
i dati del richiedente;
b)
la specie e denominazione del materiale eterogeneo biologico;
c)
la descrizione delle principali caratteristiche agronomiche e fenotipiche comuni all’insieme vegetale in questione, inclusi i metodi di miglioramento genetico, eventuali risultati disponibili dei test relativi a tali caratteristiche, il paese di produzione e il materiale parentale utilizzato;
d)
una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c); e
e)
un campione rappresentativo.
Tale notifica è inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dagli organismi ufficiali.
Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza del fascicolo o non conformità ai sensi dell’, punto 57), si considera che l’organismo ufficiale competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto.
Dopo aver preso atto della notifica, in modo esplicito o implicito, l’organismo ufficiale competente può procedere all’inserimento in elenco del materiale eterogeneo biologico notificato. Tale inserimento è gratuito per il fornitore.
L’inserimento in elenco di un materiale eterogeneo biologico è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.
Tale materiale eterogeneo biologico deve rispettare i requisiti stabiliti negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento definendo norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari, per quanto concerne:
a)
la descrizione del materiale eterogeneo biologico, inclusi i pertinenti metodi di miglioramento genetico e produzione e il materiale parentale utilizzato;
b)
i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusi l’identità, la purezza specifica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria;
c)
l’etichettatura e l’imballaggio;
d)
le informazioni e i campioni della produzione che gli operatori professionali devono conservare;
e)
se del caso, la manutenzione del materiale eterogeneo biologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:848:oj#art-13