Art. 12
Norme di produzione vegetale
In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione vegetale
1. Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all’allegato II, parte I.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano:
a)
all’allegato II, parte I, i punti 1.3 e 1.4, per quanto concerne le deroghe;
b)
all’allegato II, parte I, il punto 1.8.5, per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico;
c)
all’allegato II, parte I, il punto 1.9.5, aggiungendo ulteriori disposizioni concernenti gli accordi tra gli operatori delle aziende agricole, o modificando tali disposizioni aggiuntive;
d)
all’allegato II, parte I, il punto 1.10.1, aggiungendo ulteriori misure di gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti o modificando tali misure aggiuntive;
e)
all’allegato II, la parte I, aggiungendo ulteriori norme dettagliate e le pratiche colturali per vegetali e prodotti vegetali specifici, incluse le norme sui semi germogliati, o modificando tali norme aggiuntive.
Storico versioni
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