Art. 11
Divieto di uso di OGM
In vigore dal 30 mag 2018
Divieto di uso di OGM
1. Gli OGM, i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.
2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto che sia stata apposta o fornita ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (50) o su qualsiasi altro documento di accompagnamento fornito ai sensi di tali atti.
3. Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi acquistati se tali prodotti non sono corredati di un’etichetta apposta o fornita o non sono accompagnati da un documento fornito ai sensi degli atti giuridici di cui al paragrafo 2, a meno che detti operatori non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con tali atti.
4. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti non previsti dai paragrafi 2 e 3, gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati da OGM o ottenuti da OGM.
Storico versioni
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