Art. 8 · Misure correttive

Art. 8

Misure correttive

In vigore dal 30 mag 2018
Misure correttive 1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’ del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende: a) gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell’ del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione; b) un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali. 2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi. 3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo.
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