Art. 15 · Riesame

Art. 15

Riesame

In vigore dal 30 mag 2018
Riesame 1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi. 2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’ dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all’obiettivo complessivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte. Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 525/2013 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell’Unione.
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