Art. 11 · Riserva di sicurezza

Art. 11

Riserva di sicurezza

In vigore dal 30 mag 2018
Riserva di sicurezza 1.   Una riserva di sicurezza corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilita nel registro dell’Unione in funzione del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di cui all’. La riserva di sicurezza è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli . 2.   Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione; b) le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e c) le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene: i) abbia esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell’, paragrafi 2 e 3; ii) abbia fatto massimo uso possibile degli assorbimenti netti a norma dell’, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell’allegato III; iii) non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell’. 3.   Uno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo riceve dalla riserva di sicurezza una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell’. Tale quantità non supera il 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020. Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente. 4.   Qualsiasi importo rimanente nella riserva di sicurezza dopo la distribuzione in conformità del primo comma del paragrafo 3 è distribuito tra gli Stati membri di cui al detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza, ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al detto comma. 5.   Dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 per l’anno 2020, la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, le quantità corrispondenti al 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020 di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.
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