Art. 8 · Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

Art. 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

In vigore dal 30 mag 2018
Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti 1.   Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato. 2.   Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all’equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell’anno o nel periodo di riferimento di cui all’allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione. 3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell’allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet. 4.   Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV, anche delle circostanze relative all’occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento. 5.   Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all’età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili. I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età per non limitare indebitamente l’intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. 6.   La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all’, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni. Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche. 7.   Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo dal 2026 al 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri. 8.   Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. 9.   Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ che modificano l’allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, sulla base di un’eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo. 10.   Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 aprile 2025, per il periodo dal 2026 al 2030. 11.   Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all’, paragrafo 1.
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