Art. 6
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
In vigore dal 30 mag 2018
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni totali e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
2. In deroga all’, paragrafo 3, qualora la destinazione del terreno sia convertita da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni a terreni forestali, uno Stato membro può cambiare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che restano tali» 30 anni dopo la data di tale conversione, se debitamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.
3. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell’allegato II.
Storico versioni
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