Art. 18 · Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Art. 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013 Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «d bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all’ del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) in conformità dei metodi di cui all’allegato III bis del presente regolamento; (*1)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;" b) è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell’allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»; 2) all’, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente: «viii) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»; 3) all’, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «b bis) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841». 4) è inserito l’allegato seguente: «ALLEGATO III bis Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, lettera d bis) Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d’uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d’inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull’inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull’evoluzione o sull’incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d’uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:841:oj#art-18