Art. 11
Flessibilità
In vigore dal 30 mag 2018
Flessibilità
1. Uno Stato membro può avvalersi:
a)
degli strumenti di flessibilità generali di cui all’; e
b)
al fine di rispettare l’impegno assunto a norma dell’, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all’.
2. L’amministratore centrale designato a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell’ del presente regolamento.
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