Art. 11 · Flessibilità

Art. 11

Flessibilità

In vigore dal 30 mag 2018
Flessibilità 1.   Uno Stato membro può avvalersi: a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all’; e b) al fine di rispettare l’impegno assunto a norma dell’, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all’. 2.   L’amministratore centrale designato a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:841:oj#art-11