Art. 10 · Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

Art. 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

In vigore dal 30 mag 2018
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali 1.   Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell’allegato VI. 2.   Lo Stato membro che applica il paragrafo 1: a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e b) non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
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