Art. 10
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
In vigore dal 30 mag 2018
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
1. Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell’allegato VI.
2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
a)
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e
b)
non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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