Art. 2 · Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva

Art. 2

Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva

In vigore dal 30 mag 2018
Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato: 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»; 2) l'articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: «Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»; 3) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «7.   I produttori dell'Unione, il governo del paese di origine e/o d'esportazione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta.»; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. 12.   La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»; 4) l'articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora: a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10; b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma; c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sussidi antisovvenzioni e il conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. L'importo del dazio compensativo provvisorio corrisponde all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato. Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione imporre il dazio provvisorio a tale importo, il dazio compensativo provvisorio è l'importo sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, qualora sia inferiore all'importo totale delle sovvenzioni compensabili. I dazi provvisori non sono imposti entro un termine di tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive della Commissione. Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 15, paragrafo 1. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 32 ter al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato. La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 29 bis.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %. 1 ter.   Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 1 bis del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»; 5) l'articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali: a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili. Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'aumento dei prezzi in conformità di tali impegni ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'aumento in conformità di tali impegni deve essere inferiore all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un tale aumento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»; c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o d'esportazione interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva. 4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 29, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»; 6) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem. Tuttavia, nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem.»; 7) all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»; 8) all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se, a seguito di un'inchiesta a norma del presente articolo, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»; 9) l'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»; b) al paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.»; 10) l'articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio compensativo nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento. (*3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   A partire dall'avvio di un'inchiesta, e dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 10, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 29 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono esprimere il proprio parere.»; 11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 24 bis Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva 1.   Un dazio compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto sovvenzionato trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell’Unclos, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 2.   La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»; 12) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»; 13) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Informazioni nella fase provvisoria 1.   I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo meramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. 2.   Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»; 14) l'articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.»; 15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 32 bis Relazione 1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 29, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento. La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore. 2.   Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa. Articolo 32 ter Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*4). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*4)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.» "
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