Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è così modificato: 1. L', paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051) e dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019510011 e 7019590011) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013). L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.» 2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:788:oj#art-1