Art. 37 · Tempi per la consegna degli strumenti finanziari

Art. 37

Tempi per la consegna degli strumenti finanziari

In vigore dal 25 mag 2018
Tempi per la consegna degli strumenti finanziari In seguito alla procedura di acquisto forzoso, gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono consegnati ai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, ai partecipanti diretti destinatari, ai membri della sede di negoziazione o alle parti negoziali, entro i seguenti termini: a) quattro giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all' per le azioni che hanno un mercato liquido; b) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all' per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido; c) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI; d) se le azioni di cui alla lettera a) sono negoziate sui mercati di crescita per le PMI, si applica la lettera c).
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