Art. 36
Periodi di proroga
In vigore dal 25 mag 2018
Periodi di proroga
Conformemente all', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il periodo di proroga per gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è aumentato da quattro a sette giorni lavorativi per tutti gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido ai sensi dell', paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
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