Art. 35 · Pagamento della differenza di prezzo

Art. 35

Pagamento della differenza di prezzo

In vigore dal 25 mag 2018
Pagamento della differenza di prezzo 1.   Se il prezzo degli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo effettivamente pagato per gli stessi a norma dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 10, e dell', paragrafo 10, i partecipanti diretti inadempienti, i membri della sede di negoziazione inadempienti o le parti negoziali inadempienti pagano la differenza di prezzo alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie, a seconda dei casi. Se le operazioni sono compensate da una CCP, la CCP riscuote la differenza di prezzo di cui al primo comma dai partecipanti diretti inadempienti e la versa ai partecipanti diretti destinatari. 2.   Se il prezzo delle azioni concordato al momento dell'operazione è superiore al prezzo effettivamente pagato per le stesse a norma dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 10, e dell', paragrafo 10, la differenza corrispondente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 si considera versata.
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