Art. 28 · Verifica iniziale

Art. 28

Verifica iniziale

In vigore dal 25 mag 2018
Verifica iniziale 1.   Per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi i membri della sede di negoziazione destinatari di eventuali mancati regolamenti. 2.   Su richiesta, la sede di negoziazione comunica al membro della sede di negoziazione destinatario l'identità dei membri della sede di negoziazione inadempienti. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'. 3.   Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell', il membro della sede di negoziazione destinatario comunica al membro della sede di negoziazione inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all', paragrafo 2. 4.   Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'.
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