Art. 27 · Procedura di acquisto forzoso e notifiche

Art. 27

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

In vigore dal 25 mag 2018
Procedura di acquisto forzoso e notifiche 1.   Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, la CCP avvia l'asta o nomina l'agente dell'acquisto forzoso il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga e ne informa i partecipanti diretti inadempienti e destinatari. 2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso. 3.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari solo alle condizioni che seguono: a) all'agente dell'acquisto forzoso, se quest'ultimo ha dato preventivamente il suo consenso; b) alla CCP se l'asta è stata aggiudicata al partecipante diretto inadempiente. Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla CCP. 4.   La CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'. 5.   Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati. 6.   Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell', a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata. 7.   Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'. 8.   Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati. 9.   Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'. 10.   La CCP accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso di cui ai paragrafi 5 e 8 e provvede affinché alla fine di ogni giorno lavorativo in cui essa riceve detti strumenti finanziari: a) gli strumenti finanziari acquistati siano consegnati ai partecipanti diretti destinatari; b) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate; c) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle. 11.   La CCP provvede affinché le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica ivi contenuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:1229:oj#art-27