Art. 25 · Accordi contrattuali e procedure

Art. 25

Accordi contrattuali e procedure

In vigore dal 25 mag 2018
Accordi contrattuali e procedure 1.   Le parti nella catena di regolamento stabiliscono accordi contrattuali con le rispettive controparti che contemplano le prescrizioni relative alla procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 2 e le procedure di cui al paragrafo 3. 2.   Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 1 includono tutte le prescrizioni applicabili di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014 e agli articoli da 26 a 38 del presente regolamento. Ogni parte nella catena di regolamento garantisce che gli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti siano applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti. 3.   Le CCP, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali stabiliscono le procedure necessarie per l'esecuzione dell'acquisto forzoso, il pagamento del risarcimento in contanti, la differenza di prezzo e i costi dell'acquisto forzoso entro i termini previsti. Gli accordi contrattuali e le procedure di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni volte a garantire che le parti interessate nella catena di regolamento ricevano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro diritti e l'osservanza dei loro obblighi nel rispetto dei tempi di cui agli articoli da 26 a 35. 4.   I partecipanti stabiliscono i necessari accordi contrattuali con i rispettivi clienti al fine di garantire che le prescrizioni relative all'acquisto forzoso di cui al presente regolamento siano esecutive in tutte le giurisdizioni a cui appartengono le parti nella catena di regolamento. 5.   Gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso possono essere considerati consegnati ai fini degli solo se sono stati ricevuti, nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, dai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, dai partecipanti diretti destinatari, dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali. 6.   Il risarcimento in contanti di cui all' e la differenza di prezzo di cui all', paragrafo 1, possono essere considerati come corrisposti solo se i partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, i partecipanti diretti destinatari, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali hanno ricevuto il pagamento in contanti.
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