Art. 23
Applicazione del regolamento parziale
In vigore dal 25 mag 2018
Applicazione del regolamento parziale
1. Se l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 alcuni dei pertinenti strumenti finanziari sono disponibili per la consegna al partecipante destinatario, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali destinatari e inadempienti, a seconda dei casi, eseguono parzialmente l'istruzione di regolamento iniziale, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il primo comma non si applica se la pertinente istruzione di regolamento è sospesa conformemente all'.
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