Art. 17
Riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie
In vigore dal 25 mag 2018
Riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie
1. I CSD addebitano e riscuotono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie che ciascun partecipante inadempiente è tenuto a versare.
Le penali pecuniarie sono depositate in un apposito conto corrente.
2. I CSD ridistribuiscono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie di cui al paragrafo 1 ai partecipanti destinatari interessati dai mancati regolamenti.
Storico versioni
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