Art. 12 · Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti

Art. 12

Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti

In vigore dal 25 mag 2018
Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti 1.   Gli non si applicano se il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD soddisfa le seguenti condizioni: a) il valore dei mancati regolamenti non supera i 2,5 miliardi di EUR l'anno; b) la percentuale di mancati regolamenti, basata sul numero di istruzioni di regolamento o sul valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore a 0,5 % l'anno. La percentuale di mancati regolamenti basata sul numero di istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il numero di mancati regolamenti per il numero di istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento. La percentuale di mancati regolamenti basata sul valore delle istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il valore in EUR dei mancati regolamenti per il valore delle istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento. 2.   Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD valutano se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e informano l'autorità competente dei risultati di tale valutazione conformemente all'allegato II. Se dalla valutazione risulta che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta, i CSD applicano l' e l' entro un anno dalla data della notifica di cui al primo comma.
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